Art. 19 — Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni

La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art19 · fonte del testo