Art. 87 fallimento — Inventario

Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attivita' compiute. Possono intervenire i creditori. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di societa', gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attivita' da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Testo vigente dal 17 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 41 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Il curatore tolto: deve chiedereaggiunto: , rimossi i sigilli, redige l'inventario nel piu' breve termine possibile tolto: al giudice l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tali operazioni egli procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se tolto: esiste aggiunto: nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere tolto: del tribunale o della pretura, che ne redige processo verbaleaggiunto: , processo verbale delle attivita' compiute. Possono intervenire i creditori. Il tolto: giudice delegato puo' prescrivere speciali norme e cautele per l'inventario e aggiunto: curatore, quando occorre, nomina uno stimatore. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il … se hanno notizia che esistano altre attivita' da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite tolto: dall'art. aggiunto: dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione. L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art87 · fonte del testo