Art. 220 fallimento — Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito

E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3, e 49. Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art220 · fonte del testo