Art. 236 fallimento

[1](Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata).

[2]E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria o di amministrazione controllata, siasi attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

  • 1)le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';
  • 2)la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;
  • 3)le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;
  • 4)le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' ((nel caso di omologazione)) di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). 48
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5

48

Il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma 2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Testo vigente dal 24 ottobre 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 268/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    L'estensione - disposta dall'art. 236, secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - delle ipotesi di reati di cui ai precedenti artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente all'ammissione della procedura di amministrazione controllata è preordinata alla conservazione dell'integrità del patrimonio dell'impresa costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vista della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento; tale essendo la ratio dell'incriminazione, ragionevolmente questa prescinde dall'effettivo avveramento, accertabile ex post., di un danno patrimoniale a carico dei creditori. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, secondo comma, n. 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 236 fallimento · Art. 143 fallimento · Art. 223 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2021 al 24 ottobre 2021. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di tolto: omologa aggiunto: omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art236 · fonte del testo