Art. 235 fallimento — Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari

((Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto)).

Testo vigente dal 15 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1981

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 15 dicembre 1981. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette tolto: d'inviare aggiunto: di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con l'ammenda fino a lire tolto: cinquecento aggiunto: cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art235 · fonte del testo