Art. 170 fallimento — Scritture contabili

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 170 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art170 · fonte del testo