Art. 103 c.c.i.i. — Scritture contabili

Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Testo vigente dal 14 febbraio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art103 · fonte del testo