Art. 80
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 28 maggio 1882 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando per qualsiasi causa resti vacante qualche seggio di deputato, il Collegio deve essere convocato nel termine di un mese.
tolto: Dal giorno della pubblicazione del Regio decreto di convocazione del Collegio a quello stabilito per la elezione devono decorrere quindici giorni almeno.
tolto: Se per effetto di tali vacanze si abbiano nel Collegio ad eleggere cinque deputati, l'elettore scrive quattro nomi sulla sua scheda: negli altri casi scrive tanti nomi quanti sono i deputati da eleggere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art80 · fonte del testo
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