Art. 79
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. 69 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'adunanza dei presidenti, a senso del precedente articolo 73, stende il verbale dell'elezione prima di sciogliersi e lo indirizza al Ministro dell'Interno entro giorni tre dalla sua data.
tolto: Una copia del processo verbale e' depositata entro lo stesso termine alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione si trova la prima sezione del Collegio elettorale.
tolto: Questo esemplare deve essere certificato conforme all'originale dai membri dell'adunanza dei presidenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art79 · fonte del testo
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