Art. 58
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza. Nessuna specie di forza armata puo', senza la sua richiesta, collocarsi nella sala della adunanza, o nelle vicinanze.
tolto: Le autorita' civili e i comandanti militari sono tenuti di ottemperare alle sue richieste.
tolto: Questo articolo, in uno agli articoli 65, 66, 67, 69, 70, e agli articoli dall'86 al 98 del Titolo V, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nelle sale delle sezioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art58 · fonte del testo
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