Art. 48
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1882 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La ripartizione del comune in sezioni e' fatta dall'autorita' comunale.
tolto: La costituzione delle sezioni comprendenti piu' comuni o frazioni di comuni, e la designazione del capoluogo della sezione, dove debbono riunirsi gli elettori, e' fatta con decreto Reale.
tolto: Quando la lontananza dal capoluogo della sezione o le condizioni della viabilita' rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni aventi meno di 100 elettori, purche' il loro numero non scenda mai al di sotto di 50.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-01-22;593~art48 · fonte del testo
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