[1]Campo di applicazione personale

[2](1) Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonche' ai loro familiari e superstiti. (2) Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati, ai sensi della Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati, fatta a Ginevra il 28 luglio 1951, e del relativo Protocollo, fatto a New York il 31 gennaio 1967, e agli apolidi, ai sensi della Convenzione relativa allo status degli apolidi, fatta a New York il 28 settembre 1954, residenti nel territorio di una Parte, che sono o sono stati assoggettati alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art3 · fonte del testo