[1]Campo di applicazione personale

[2]Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni di cui all'art. 2 conformemente alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonche' ai loro familiari e superstiti.

Testo vigente dal 25 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-11;94~allegato-art3 · fonte del testo