[1]Campo di applicazione soggettivo dell'Accordo

[2]Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le disposizioni dello stesso si applicheranno alle persone che siano state soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti Contraenti o che siano soggette alla legislazione di una delle Parti Contraenti, inclusi i familiari di tali persone ed i loro superstiti.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art3 · fonte del testo