1. Il Governo italiano s'impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra l'Italia, il Ghana e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese del Ghana esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2. Il Governo del Ghana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Ghana, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nel Ghana. 3. L'esenzione fiscale prevista dai precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese del Ghana di navigazione marittima ed aerea che partecipano a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 13 febbraio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-12;979~art2 · fonte del testo