[1]1. Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Polonia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese polacche esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

[2]2. Il Governo della Repubblica Popolare Polacca si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Polonia, l'Italia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita' dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Polonia.

[3]3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese polacche di navigazione marittima ed aerea che partecipano a servizi in pool, ad esercizi in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 12 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;402~art2 · fonte del testo