1. Il Governo nigeriano si impegna ad esentare dalle imposte nigeriane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica italiana dalle imprese italiane esercenti tali attivita'. 2. Il Governo italiano si impegna ad esentare dalle imposte italiane tutti i redditi od utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea o marittima, effettuato sotto la bandiera nazionale della Repubblica federale di Nigeria dalle imprese nigeriane esercenti tali attivita'. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si estende alle imprese nigeriane ed italiane che partecipano ad un fondo comune "pool", o ad un esercizio in comune con altri soggetti non considerati nel presente accordo, o ad un organismo internazionale di esercizio di trasporto aereo o marittimo, a condizione che tale esenzione sia limitata ai redditi od utili realizzati dalle predette imprese.

Testo vigente dal 16 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;1002~art3 · fonte del testo