e utilizzazione dei treni par. 1. La ferrovia e' tenuta a portare a conoscenza del pubblico, in modo idoneo, l'orario dei treni. par. 2. Gli orari o le tariffe devono indicare le limitazioni di utilizzazione di certi treni o di certe classi di vetture.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art9 · fonte del testo