del trasporto - Ammissione a determinate condizioni par. 1. Sono escluse dal trasporto o possono esserne escluse durante il viaggio:

  • a)le persone in stato di ubriachezza, quelle che tengono un contegno sconveniente o non osservano le prescrizioni in vigore in ciascuno Stato; queste persone non hanno diritto al rimborso ne' del prezzo del biglietto, ne' della tassa pagata per il trasporto dei loro bagagli;
  • b)le persone che per malattia o per altre cause potessero in modo evidente essere d'incomodo ai loro vicini, salvo che per tali persone sia stato riservato o possa essere messo a disposizione un compartimento intero a pagamento. Tuttavia, le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie; il prezzo del viaggio viene loro rimborsato conformemente all'articolo 25, previa deduzione della parte relativa al percorso effettuato; se del caso, si procede in modo analogo circa il trasporto dei bagagli. par. 2. Per il trasporto delle persone affette da malattie contagiose valgono le Convenzioni e i regolamenti internazionali o, in mancanza di questi, le leggi e i regolamenti di ciascuno Stato.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art10 · fonte del testo