dei posti par. 1. L'occupazione, l'attribuzione e la prenotazione dei posti nei treni sono regolate secondo le prescrizioni della ferrovia che ha emesso il biglietto. par. 2. Alle condizioni fissate dalle tariffe internazionali, il viaggiatore puo' utilizzare un posto di classe superiore o un treno di una categoria di prezzo superiore a quelle indicate sul biglietto o far modificare itinerario.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art14 · fonte del testo