Gli impegni derivanti dalla presente convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartite come segue: la Parte italiana e' responsabile per i settori II, IV, VI e VIII; la Parte jugoslava e' responsabile per i settori I, III, V e VII; ciascuna Parte e' responsabile per i termini di confine di qualunque settore situati nel proprio territorio per indicare indirettamente la linea di confine.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;970~convenzione-art9 · fonte del testo