[1]Gli impegni derivanti dalla presente Convenzione nei riguardi della manutenzione del confine e le spese relative a detti impegni vengono ripartiti come segue:

[2]la Parte italiana e' responsabile per i settori II, IV, VI e VIII; la Parte slovena e' responsabile per i settori I, III, V e VII.

[3]Qualunque sia il settore ciascuna Parte e' responsabile per i termini di confine, situati nel proprio territorio, che indicano indirettamente la linea di confine.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art9 · fonte del testo