1. Per lo svolgimento delle attivita' derivanti dalla presente convenzione, i membri della Commissione mista, gli esperti ed il personale ausiliario della Commissione stessa vengono muniti di regolare passaporto; le stesse persone, nonche' il personale dei nuclei tecnico-operativi misti, vengono muniti di un documento stabilito dalla Commissione mista ovvero dagli organi competenti delle due Parti, in occasione dei lavori sul terreno. 2. I titolari dei documenti di cui al punto 1 del presente articolo possono attraversare la linea di confine in qualunque tratto dal termine triconfinale italo-austro-jugoslavo al mare Adriatico, dove si effettuano i lavori previsti dalla presente convenzione. 3. In occasione dell'organizzazione ed esecuzione dei lavori sul confine, la Commissione mista stabilisce norme per il movimento del personale dei nuclei tecnico-operativi misti lungo la linea di confine e nel territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;970~convenzione-art14 · fonte del testo