[1]e pubblicazione dei conti

[2]Nel piu' breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, e' sottoposto al consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, debitamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'Organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art27 · fonte del testo