Art. 27 — Verifica e pubblicazione dei conti

Nel piu' breve tempo possibile dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, e' sottoposto al Consiglio, per approvazione e pubblicazione, uno stato, autonomamente verificato da un esperto fiduciario, delle entrate e delle spese dell'organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario in questione.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art27 · fonte del testo