Art. 3 (Protocollo n. 2)
Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
Le domande di finanziamento presentate da imprese turche possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo del Governo turco.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~protocollo-n-2-art3 · fonte del testo
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