[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969

[4]I Governi contraenti, Desiderosi di fissare principi e norme uniformi per la determinazione della stazza delle navi che effettuano viaggi internazionali; Considerato che il miglior mezzo per raggiungere tale obiettivo e' di stipulare una convenzione; Hanno convenuto quanto segue:

[5]Articolo primo Obbligo generale derivante dalla convenzione

[6]I Governi contraenti si impegnano ad applicare le disposizioni di cui alla presente convenzione e di cui agli allegati che sono parte integrante della stessa. Ogni riferimento alla presente convenzione costituisce riferimento anche agli allegati.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art1 · fonte del testo