• 1)Qualsiasi nave battente bandiere di uno Stato il cui Governo figura tra i Governi contraenti potra' esser oggetto di ispezione nei porti dipendenti da altri Governi contraenti da parte di ufficiali a cio' abilitati dai Governi suddetti. Tale ispezione dovra' unicamente tendere a verificare:
  • a)che la nave sia munita di un regolare certificato internazionale stazzatura (1969) ancor valido;
  • b)che le principali caratteristiche della nave corrispondano ai dati indicati sul certificato.
  • 2)Tale ispezione non dovra' in alcun modo causare ritardi alla nave.
  • 3)Ove l'ispezione riveli che le principali caratteristiche della nave contrastano con i dati indicati sul certificato internazionale di stazzatura (1969) tanto da implicare un aumento della stazza lorda o netta, il Governo dello Stato di cui la nave batte bandiera dovra' esserne immediatamente informato.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art12 · fonte del testo