[1]Art. IV.

[2]La cooperazione scientifica e tecnologica nell'ambito del presente Accordo puo' includere, ma non e' limitata a, i seguenti: (I) la formulazione e l'attuazione di ricerche, sviluppo di programmi e progetti congiunti che coinvolgono sia le imprese sia i ricercatori; (ii) lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche, inclusa la diffusione delle informazioni a terze parti, ai sensi dell'Articolo VII del presente Accordo; (iii) lo scambio di rappresentanti governativi, ricercatori, scienziati, studenti, rappresentanti delle imprese e gli esperti tecnici che partecipano a Attivita' di Cooperazione, nonche' le altre attivita' previste dal presente Accordo; (iv) l'organizzazione di conferenze scientifiche, seminari e workshop su temi di comune interesse; e (v) altre forme di cooperazione come concordate dalle Parti.

Testo vigente dal 26 giugno 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95~accordo-artiv · fonte del testo