Nel caso di una cooperazione transfrontaliera iniziata in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti contraenti esamineranno l'opportunita' di accordare alle collettivita' o autorita' territoriali che vi partecipano le stesse agevolazioni date in caso di cooperazione esplicantesi nell'ambito interno.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;948~convenzione-art5 · fonte del testo