Ogni Parte contraente si adoperera' a risolvere le difficolta' di ordine giuridico, amministrativo o tecnico che siano di natura tale da ostacolare lo sviluppo e il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e si consultera', per quanto necessario, con la o con le altre Parti contraenti interessate.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;948~convenzione-art4 · fonte del testo