1. Nella presente Convenzione e' considerata cooperazione transfrontaliera ogni comune progetto che miri a rafforzare e a sviluppare i rapporti di vicinato tra collettivita' o autorita' territoriali dipendenti da due o da piu' Parti contraenti, nonche' la conclusione di accordi e intese utili a tal fine. La cooperazione transfrontaliera sara' esercitata nel quadro delle competenze delle collettivita' o autorita' territoriali, quali sono definite dal diritto interno. L'ambito e la natura di queste competenze non sono determinati dalla presente Convenzione. 2. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "collettivita' o autorita' territoriali", si riferisce alle collettivita', autorita' o organismi che esercitano funzioni locali e regionali e che sono considerati tali nel diritto interno di ciascuno Stato. Tuttavia, ogni Parte contraente puo', al momento della firma della presente Convenzione o con successiva comunicazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, designare le collettivita', autorita' o organismi, gli oggetti e le forme ai quali essa intenda limitare il campo di applicazione o che essa intenda escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;948~convenzione-art2 · fonte del testo