[1]Lingua di comunicazione

[2](1) Per l'applicazione del presente Accordo, le autorita' e le istituzioni competenti delle Parti possono comunicare in una delle lingue ufficiali delle Parti, nonche' in lingua inglese. (2) Nessuna domanda di prestazione o documento potra' essere respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

Testo vigente dal 25 luglio 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-07-11;94~allegato-art11 · fonte del testo