[1]Utilizzo delle lingue ufficiali

[2](1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Autorita' Competenti e le istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro nelle rispettive lingue ufficiali. (2) Nessuna domanda di prestazione o documento sara' respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art30 · fonte del testo