[1]Corrispondenza tra Autorita' competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento

[2]Le Autorita' competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti, per l'attuazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali o in inglese.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art22 · fonte del testo