[1]ARTICOLO XI

[2]TRANSITO E SOGGIORNO

[3]1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalita':

[4](a) Personale dell'Organizzazione;

[5](b) Familiari del Personale dell'Organizzazione impiegato presso l'Ufficio;

[6](c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.

[7]Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo e' trattato il piu' rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente.

[8]2. Il Direttore dell'Ufficio comunica preventivamente, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 19 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;94~accordo-artxi · fonte del testo