[1]ARTICOLO XII Transito e soggiorno

[2]Sezione 16 (a) Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana dei membri del personale dell'Organizzazione e loro famiglie, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate In questa Sezione sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile. (b) Il direttore generale comunichera' al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-11;68~accordo-artxii · fonte del testo