[1], soggiorno e uscita

[2]1. Oltre a quanto previsto all'articolo 10 del presente Accordo, le competenti autorita' italiane adottano le misure necessarie per facilitare l'entrata, l'uscita e il soggiorno sul territorio nazionale del Personale dell'Ufficio e dei loro Familiari. 2. Se necessari, visti ed autorizzazioni sono concessi in tempi rapidi, qualora ne ricorrano le condizioni e previa presentazione, da parte degli interessati, di un documento ufficiale dell'Ufficio che certifichi il loro status.

Testo vigente dal 29 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;155~accordo-art13 · fonte del testo