[1]Articolo VI

[2]I certificati di navigabilita' aerea, di abilitazione, e le licenze, rilasciati o convalidati da una Parte contraente e che siano in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte, nel funzionamento dei servizi convenuti. Ogni Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non accettare per i voli al di sopra del proprio territorio, i certificati di abilitazione e le licenze rilasciati ai suoi nazionali dall'altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

Testo vigente dal 4 agosto 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~artvi · fonte del testo