certificati di navigabilita', i brevetti e le licenze rilasciate o convalidate da una Parte Contraente, che fossero in vigore, saranno accettate come valide dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio delle rotte e servizi convenuti nel presente Accordo, a condizione che i requisiti richiesti per rilasciare o convalidare detti certificati o licenze, siano uguali alle norme minime stabilite in conformita' con la Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale. Ognuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di rifiutare, l'accettazione, ai fini del volo sul proprio territorio, dei brevetti e delle licenze rilasciati ai propri cittadini da un altro Stato.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;16~accordo-art6 · fonte del testo