• 1)Le esenzioni da imposte, tasse e diritti, previste dalla legislazione di uno degli Stati Contraenti, valgono anche per l'applicazione della presente Convenzione.
  • 2)Tutti gli atti, documenti ed altre scritture che debbano essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione sono esenti dall'obbligo di visto e legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche e consolari.
  • 3)L'attestazione, rilasciata dalle Autorita' e Istituzioni Competenti e dagli organismi di collegamento di uno Stato Contraente, relativa alla autenticita' di un certificato o documento, e cosi' di una copia, viene considerata valida dalle corrispondenti Autorita', Istituzioni e organismi di collegamento dell'altro Stato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-18;32~art22 · fonte del testo