[1]Articolo V

[2]Le funzioni della Conferenza sono: (a) impartire direttive generali sul funzionamento e il lavoro dell'Organizzazione; (b) procedere all'elezione dei membri del Comitato direttivo e del suo Presidente; (c) esaminare le relazioni presentate dall'Ufficio; (d) prendere decisioni su tutte le proposte di carattere tecnico o amministrativo, presentate dai Governi membri o dall'Ufficio; (e) approvare il bilancio a maggioranza dei due terzi dei Governi membri rappresentati alla Conferenza; (f) adottare, a maggioranza di due terzi dei Governi membri, le modifiche al regolamento generale e al regolamento finanziario; (g) adottare, con la maggioranza prevista al paragrafo precedente, ogni altro regolamento specifico che risulti necessario, in particolare circa lo status dei direttori e del personale dell'Ufficio.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~convenzione-artv · fonte del testo