Nell'intervallo tra due conferenze, qualora non siano stabilite appropriate disposizioni nella convenzione o nel regolamento, il Comitato adotta quelle decisioni amministrative o tecniche che possano rendersi necessarie, con la riserva che esse siano sottoposte alla Conferenza successiva.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~art24 · fonte del testo