I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori degli organi e dei Comitati del Centro godono, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dai luoghi di riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni seguenti:

  • a)immunita' da arresto e detenzione nonche' da sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;
  • b)immunita' giurisdizionale, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi parole e scritti, da loro compiuti in qualita' ufficiale ed entro i limiti delle loro competenze; tale immunita' e' tuttavia priva di effetto nel caso d'infrazione alla regolamentazione della circolazione commessa da un rappresentante di uno Stato membro o in caso di danno causato da un veicolo di sua proprieta' o da lui guidato;
  • c)inviolabilita' di tutti i loro incartamenti e documenti ufficiali;
  • d)esenzione da ogni misura che limiti l'entrata degli stranieri e da ogni formalita' di registrazione;
  • e)beneficio delle stesse agevolazioni doganali per i bagagli personali e degli stessi privilegi in materia di regolamentazione monetaria e dei cambi che sono accordati ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~protocollo-art12 · fonte del testo