1. - Le lingue ufficiali dell'istituto sono il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese ed il tedesco. 2. - Per ogni attivita' accademica sono scelte, tra le lingue di cui al paragrafo 1, due lingue di lavoro, tenuto conto delle conoscenze linguistiche e delle preferenze dei docenti e dei ricercatori. Le modalita' secondo cui vengono scelte tali lingue sono fissate dal Consiglio superiore che delibera all'unanimita' 3. - I docenti e i ricercatori devono avere una conoscenza sufficiente di due delle lingue elencate al paragrafo 1. Il Consiglio accademico puo' ammettere un'eccezione per gli specialisti chiamati a partecipare a determinati lavori dell'Istituto.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art27 · fonte del testo