1. - Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita' su proposta del presidente dell'istituto o di uno dei membri del Consiglio superiore, adotta le disposizioni regolamentari finanziarie che specificano in particolare:

  • a)le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio annuale e al rendimento e alla verifica dei conti;
  • b)le modalita' relative all'elaborazione delle previsioni finanziarie triennali;
  • c)le modalita' e la procedura di versamento e di utilizzazione dei contributi degli Stati membri;
  • d)le norme e le modalita' di controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili. 2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie di cui al paragrafo 1 possono prevedere l'istituzione di un Comitato per il bilancio e finanziario composto di rappresentanti degli Stati contraenti ed incaricato di preparare le deliberazioni del Consiglio superiore in materia di bilancio e finanziaria.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art26 · fonte del testo