1. - L'Istituto e' abilitato a conferire, per le discipline che sono oggetto dei suoi studi e ricerche, un Dottorato dell'Istituto universitario europeo ai ricercatori che abbiano compiuto almeno due anni di studio presso lo Istituto e presentato un lavoro di ricerca originale, di alto livello, che abbia riscosso l'accordo dell'Istituto e che deve essere pubblicato ai sensi delle disposizioni fissate in applicazione del paragrafo 3. 2. - L'Istituto e' abilitato a' rilasciare certificati di frequenza ai ricercatori. 3. - Le condizioni per il rilascio del titolo e del certificato previsti dal presente articolo sono definite dal Consiglio accademico e richiedono l'approvazione del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art14 · fonte del testo