1. - Le attivita' di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito dei seminari o dei gruppi di ricerca. L'attivita' di un seminario puo' svolgersi in stretta collaborazione con quella di altri seminari del medesimo dipartimento o di altri dipartimenti. L'organizzazione dei seminari e dei gruppi di ricerca rientra nelle competenze dei capi di dipartimento. I lavori risultano da una collaborazione attiva tra docenti e ricercatori, che stabiliscono in comune i metodi di lavoro e definiscono le condizioni di svolgimento dei lavori stessi. 2. - I lavori di ricerca da svolgere nei seminari e nei gruppi di ricerca debbono essere definiti entro i limiti dei programmi di studi e di ricerche previsti all'articolo 9, paragrafo 5, e tenendo presente la missione propria dell'Istituto. Il tema dei lavori che ciascun seminario e gruppo di ricerca dovra' svolgere viene comunicato al Consiglio accademico dai capi di dipartimento, previa concertazione con i professori e gli assistenti. 3. - L'Istituto puo' organizzare tirocini e colloqui ai quali potranno partecipare persone che abbiano gia' una esperienza professionale nelle discipline che sono oggetto degli studi e delle ricerche dell'Istituto.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art12 · fonte del testo