1. All'articolo 14 paragrafo 1 i termini "paragrafo 3" sono sostituiti con i termini "paragrafo 4". 2. All'articolo 14 e' inserito il paragrafo seguente: "2. L'Istituto e' anche abilitato a conferire un titolo di livello inferiore al dottorato ai ricercatori che hanno compiuto almeno un anno di studi nell'Istituto e hanno soddisfatto le condizioni specifiche per tale titolo stabilite in applicazione del paragrafo 4." "3. All'articolo 14, il paragrafo 2 diventa paragrafo 3 ed e' redatto come segue: "3. Quando lasciano l'Istituto i ricercatori dell'Istituto ai quali non sia stato conferito uno dei titoli di cui ai paragrafi 1 e 2 ricevono dall'Istituto su loro richiesta un certificato che attesta gli studi e le ricerche effettuati presso lo stesso." 4. All'articolo 14, il paragrafo 3 diventa paragrafo 4 e i termini, "del titolo" sono sostituiti con i termini "dei titoli"

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;637~convenzione-art9 · fonte del testo