1. - Sin dalla sua creazione l'Istituto comporta quattro dipartimenti dedicati rispettivamente alle seguenti discipline: scienze economiche; scienze giuridiche; scienze politiche e sociali; storia e civilta'. Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita', previa consultazione del Consiglio accademico e tenendo conto dell'esperienza acquisita, puo' modificare tale ripartizione o creare dipartimenti nuovi. A tal scopo il Consiglio accademico puo' formulare raccomandazioni. 2. - Nei limiti dei mezzi concessigli dal bilancio e dei programmi adottati dal Consiglio accademico, il dipartimento dispone di un'ampia autonomia nello svolgimento dei lavori di studio e di ricerca che gli incombono e viene dotato del personale necessario al suo funzionamento.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art11 · fonte del testo